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   20 aprile 2024
Law Firm Luppino
News
NUOVA PUBBLICAZIONE LUGLIO 2021: "SFRATTO ESECUTIVO"
RECENTISSIMA PUBBLICAZIONE SULLE MODALITA' OPERATIVE DI ESECUZIONE DEGLI SFRATTI A SEGUITO DEL  "BLOCCO SFRATTI"
 
NUOVA PUBBLICAZIONE MARZO 2020: "LE LOCAZIONI IN CONDOMINIO"

E' DISPONIBILE IL NUOVISSIMO MANUALE PUBBLICATO DALL'AVV. SAVERIO LUPPINO - EDITO DA MAGGIOLI EDITORE "LE LOCAZIONI IN CONDOMINIO - AFFITTI BREVI, LOCAZIONI TURSTICHE E AD USO ABITATIVO". 

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Sentenze Tribunale di Bologna in tema di Locazioni e parti comuni di edificio PDF Print E-mail

1. Tribunale Bologna Sezione 2 Civile,  Sentenza del 7 settembre 2009, n. 3151 (locazioni) 

2. Tribunale Bologna Sezione 2 Civile, Sentenza 28 gennaio 2010 n. 20080 (Parti comuni)

1. In tema di contratti regolamentati, stipulati ex art. 2 comma 3 L. n. 431/98, il rinnovo successivo alla scadenza del periodo di proroga ha durata triennale, prorogabile di ulteriori due anni, in mancanza di disdetta motivata del locatore o se non è raggiunto dalle parti un accordo sul rinnovo. (Pubblicazione: La Tribuna, Archivio delle locazioni e del condominio, 2010, 2, pg. 192, annotata da S. Luppino). Si veda anche l'articolo pubblicato dall'avv. Saverio Luppino nelle news

2. "L’enunciazione di cui al n. 2 dell’art. 1117 c.c. ”locali per la portineria e per l’alloggio del portiere” trova fondamento nella differenza sostanziale (oltre che terminologica) tra “locali per la portineria” e “locali per l’alloggio del portiere”, tale per cui i primi individuano gli spazi destinati all’esercizio dell’attività di portierato (c.d. guardiola), mentre solo i secondi sono propriamente destinati alle eventuali necessità abitative della persona addetta a tale attività. Conseguentemente, laddove un regolamento condominiale sancisca che “sono di proprietà ed uso comune pro indiviso…..i locali in uso ai portinai ed i relativi mobili ed arredi eventualmente dati in uso agli stessi” , tale

espressione va interpretata come limitata ai soli spazi costituenti la guardiola e non anche all’abitazione del portiere propriamente detta. Ciò perché l’espressione deve essere oggetto di stretta interpretazione letterale e non estensiva, stante l’effetto costitutivo di un diritto reale quale la comproprietà di natura condominiale. (c.c., art. 1117)"

Si veda l'articolo pubblicato dall'avv. Saverio Luppino su Arch. e Loc. e Cond. n. 4/2010 in commento alla sentenza del Tribunale di Bologna 20080/2010 in tema di "locali per la portineria e per l'alloggio del portiere". 

 

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