1. Tribunale Bologna Sezione 2 Civile, Sentenza del 7 settembre 2009, n. 3151 (locazioni) 2. Tribunale Bologna Sezione 2 Civile, Sentenza 28 gennaio 2010 n. 20080 (Parti comuni)
1. In tema di contratti regolamentati, stipulati ex art. 2 comma 3 L. n. 431/98, il rinnovo successivo alla scadenza del periodo di proroga ha durata triennale, prorogabile di ulteriori due anni, in mancanza di disdetta motivata del locatore o se non è raggiunto dalle parti un accordo sul rinnovo. (Pubblicazione: La Tribuna, Archivio delle locazioni e del condominio, 2010, 2, pg. 192, annotata da S. Luppino). Si veda anche l'articolo pubblicato dall'avv. Saverio Luppino nelle news 2. "L’enunciazione di cui al n. 2 dell’art. 1117 c.c. ”locali per la portineria e per l’alloggio del portiere” trova fondamento nella differenza sostanziale (oltre che terminologica) tra “locali per la portineria” e “locali per l’alloggio del portiere”, tale per cui i primi individuano gli spazi destinati all’esercizio dell’attività di portierato (c.d. guardiola), mentre solo i secondi sono propriamente destinati alle eventuali necessità abitative della persona addetta a tale attività. Conseguentemente, laddove un regolamento condominiale sancisca che “sono di proprietà ed uso comune pro indiviso…..i locali in uso ai portinai ed i relativi mobili ed arredi eventualmente dati in uso agli stessi” , tale espressione va interpretata come limitata ai soli spazi costituenti la guardiola e non anche all’abitazione del portiere propriamente detta. Ciò perché l’espressione deve essere oggetto di stretta interpretazione letterale e non estensiva, stante l’effetto costitutivo di un diritto reale quale la comproprietà di natura condominiale. (c.c., art. 1117)" Si veda l'articolo pubblicato dall'avv. Saverio Luppino su Arch. e Loc. e Cond. n. 4/2010 in commento alla sentenza del Tribunale di Bologna 20080/2010 in tema di "locali per la portineria e per l'alloggio del portiere". |